Righini: “il sostegno alla metanizzazione a ogni costo ostacola l’investimento nelle tecnologie di riscaldamento/raffrescamento alimentate da fonti rinnovabili e quindi il raggiungimento degli obiettivi europei”
Milano – Fiper ha inviato la segnalazione dell’art. 114 ter, D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, per violazione della normativa dell’Unione Europea da parte dello Stato italiano alla Commissione europea (DG Energia, DG Ambiente e DG Clima).
La segnalazione alla Commissione fa seguito a quella inviata al Regolatore lo scorso 5 maggio, in cui la Federazione evidenziava il rischio di metanizzazione delle aree montane previsto in alcuni piani regionali a scapito dello sviluppo e penetrazione del teleriscaldamento efficiente e in particolare a biomassa legnosa vergine.
Nella segnalazione la Federazione evidenza che la norma italiana in esame afferma a priori l’efficienza della nuova metanizzazione nelle aree montane principalmente ubicate nell’arco alpino, nonostante dispongano di ingenti quantità di biomasse legnose, e in determinati comuni del Mezzogiorno, contrasta con la Direttiva fonti rinnovabili (RED2) sotto più profili.
In primis, il contrasto tra le previsioni programmatiche dell’Unione e la decisione da parte di uno Stato membro, nella fattispecie l’Italia, di scoraggiare, senza apparenti ragioni evidenti, l’impiego e la promozione di energia rinnovabile considerando, invece, a priori efficiente l’uso del gas metano (fonte fossile) per il riscaldamento di determinati territori, tra cui Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Valtellina, dell’area Eusalp, da sempre vocati ad una fiorente economia del legno. La norma non è coerente, inoltre, con l’art. 23 della Direttiva, che prevede uno sforzo da parte degli Stati per l’aumento indicativamente di 1,3 punti percentuali (come media annuale) della quota di energia rinnovabile (le biomasse legnose rivestono un ruolo di primo piano) nel settore del riscaldamento e raffreddamento[1].
Commenta Righini: ”Il sostegno alla metanizzazione a ogni costo ostacola, infatti, l’investimento nelle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento alimentate da fonti rinnovabili, tra cui il teleriscaldamento efficiente (alimentato a biomassa legnose) promosso dalla stessa RED 2 all’art. 24 e, dunque, il raggiungimento degli obiettivi europei.
Un secondo profilo di contrasto con la Direttiva 2018/2001 riguarda la sicurezza energetica e quindi la riduzione della dipendenza energetica (fonti fossili) dell’Unione da paesi terzi[2]. Il 77,7% del fabbisogno energetico italiano è soddisfatto dalle importazioni nette[3]. Per contro, l’Italia preleva legname dalle foreste autoctone a un ritmo al di sotto della media europea: il tasso di utilizzazioni italiano varia tra il 18,4% e 37,4% dell’incremento annuo, mentre la media europea è tra il 62-67%[4]. Un patrimonio, quello forestale, non delocalizzabile, che rappresenta un importante fattore produttivo per il Sistema Paese, sia per la filiera dell’edilizia, dell’arredamento che per l’energia.
Terzo profilo, riguarda la concorrenza. La norma attesta un favore così netto per la metanizzazione (i cui costi ricadono nella fiscalità generale), legalizzando un disallineamento nelle condizioni di ingresso nel mercato dell’energia, rischia di scoraggiare la competizione tra diverse tecnologie idonee (rinnovabili) a soddisfare la medesima domanda, alterando in questo modo la concorrenza.
Conclude Righini: ”per le ragioni sopra esposte abbiamo invitato la Commissione EU a intervenire per reprimere l’evidente infrazione della normativa europea in materia di energia e concorrenza commessa dallo Stato italiano a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano dell’art. 114 ter del Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, informando nel contempo i Ministeri competenti”.
Si allega per completezza documento trasmesso a Bruxelles.