Abrogato l’art. 114 ter, D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, per violazione della normativa dell’Unione Europea da parte dello Stato italiano.
Milano, 4 settembre 2023 – Si è risolta lo scorso 24 agosto, con una lettera ufficiale della Commissione Europea, la querelle aperta da Fiper ormai due anni fa, nel settembre 2021, relativa all’art. 114 ter, D.L. del 19 maggio 2020.
Con quell’articolo, che si riferiva alla fornitura di gas, si escludevano dall’obbligo di presentare un’analisi costi-benefici le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F.
FIPER aveva provveduto immediatamente a segnalare l’incongruità di questo articolo con i trattati internazionali per il clima, il Green Deal europeo e la legislazione fondamentale dell’Unione Europea (Accordo di Parigi e RED II) in materia di promozione dell’uso di fonti rinnovabili e di sicurezza e indipendenza energetica ma anche con lo stesso PNIEC italiano, oltre che con la normativa sulla concorrenza nel mercato (cfr. allegato “Segnalazione Fiper Commissione EU”).
Dopo due anni, la Commissione ha risposto dando piena ragione a FIPER e comunicando che, dopo aver già provveduto a sollecitare il nostro Paese a porvi rimedio, il Governo italiano ha proceduto all’abrogazione della norma in oggetto tramite il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (cfr. Allegato “Closure letter CHAP).
“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto. FIPER è riuscita a evitare che potesse esserci nel nostro Paese un ingiustificato trattamento di disparità per le fonti rinnovabili, che non avrebbe per nulla contribuito al loro diffondersi e all’attuazione delle normative europee e italiane in materia.” dichiara il Presidente di FIPER Walter Righini “Speriamo che questo risultato possa essere un ulteriore incentivo per la promozione del teleriscaldamento nelle zone di montagna italiane”.